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La frode alimentare è un termine generico che si riferisce alla produzione e al commercio
di alimenti non conformi alle normative vigenti. Le frodi alimentari si dividono in due
tipologie: frodi sanitarie e frodi commerciali.
Frodi sanitarie
Si tratta di fatti che consistono nel rendere nocive le sostanze alimentari e attentano alla
salute pubblica. Possono essere commessi da "chiunque detiene per il commercio o pone in
commercio o distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose da altri avvelenate, adulterate
o contraffatte in modo pericoloso per la salute pubblica". (artt. 442 e 444 del Codice
Penale).
Il reato si configura anche per il solo fatto di esporre (porre in commercio) sostanze pericolose,
pur se non sono state ancora vendute, oppure anche se si tratta di distribuzione gratuita.
Casi di frode sanitaria:
- Adulterazione. Una sostanza alimentare è adulterata quando ad opera dell’uomo
viene introdotta una modifica della sua composizione a seguito di mescolamento con altre
sostanze di qualità inferiore o a seguito di privazione di elementi utili o
caratterizzanti il prodotto.
- Contraffazione. L’alimento viene posto in commercio con una composizione o con valori
diversi da quelli dichiarati. L’inganno in cui può essere tratto il consumatore
può essere esplicito o implicito. Esplicito se l’etichetta
dichiara il falso, implicito quando il tipo di confezione, la forma, il marchio, pur in assenza
di una oggettiva dichiarazione di falso, possono trarre in inganno il consumatore.
- Sofisticazione. Viene modificata la composizione di un alimento sostituendo
parzialmente alcuni elementi della sostanza alimentare con l’aggiunta di alimenti di
qualità e valore inferiore, oppure mediante l'uso di sostanze chimiche (additivi) non
consentite dalla legge.
- Alterazione. Consiste in modifiche delle caratteristiche chimico-fisiche e/o
organolettiche di un alimento, dovute a processi naturali. Sono casi in cui la condotta umana
(ad esempio disattenzione o dimenticanza) può aver provocato l’episodio, ma in modo
colposo e non doloso. Non vi è volontà cioè di arrecare un danno.
Frodi Commerciali
Art. 515 del Codice Penale, e ledono i diritti contrattuali e patrimoniali del consumatore. Si tratta
del caso in cui nell’esercizio di una attività
commerciale avviene la «consegna all’acquirente di una cosa per un’altra, o diversa
da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o
quantità». Non vi è alterazione delle qualità dell’alimento tali da
renderlo nocivo, ma un illecito profitto a danno del consumatore.
Per configurare una frode in commercio è sufficiente anche una piccola differenza, circa
l’origine del prodotto o la provenienza, o sul sistema di preparazione, o sulla
quantità (caso tipico è la cosiddetta «vendita per tara merce»).
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