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L'etichetta nei prodotti alimentari


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etichetta di un tiramisu Come facciamo a sapere con esattezza cosa ingeriamo? Al di là delle immagini stereotipate presenti sulle confezioni dei prodotti alimentari che ci mostrano succulenti piatti, cosa mangiamo veramente?
L'etichettatura è lo strumento moderno per commercializzare i prodotti alimentari e non. Attraverso l'etichetta si rende trasparente e legalmente corretta qualsiasi operazione di vendita sotto il profilo dell'informazione; l'etichetta costituisce oramai un vero e proprio diritto acquisito dei consumatori, sia per i prodotti confezionati che per quelli sfusi, una specie di carta di intentità del prodotto.
L'etichetta non può essere concepita arbitrariamente, ma deve contenere i requisiti previsti dalle normative in vigore. Deve essere scritta, dalla ditta produttrice del prodotto, in lingua italiana, in forma corretta e comprensibile per chi legge, non deve trarre in inganno l'acquirente attribuendo all'alimento proprietà e caratteristiche merceologiche o terapeutiche inesistenti, ricorrendo a frasi pubblicitarie ingannevoli o esaltando talvolta in modo esagerato alcuni concetti come «genuino», «naturale», oppure ricorrendo ad espressioni ambigue.
L'etichetta informa e tutela quindi il consumatore sotto il profilo commerciale e quello igienico-nutrizionale, in quanto lo mette in grado di conoscere esattamente ciò che acquista, il suo valore alimentare e talvolta anche quello nutrizionale; allo stesso tempo permette un confronto tra le diverse marche di prodotti.
Sotto l'aspetto legislativo il consumatore è un controllore della regolarità dei prodotti (purchè conosca sufficientemente le norme che regolano questo settore), ed in questa veste può denunciare direttamente l'irregolarità di una confezione alimentare al venditore, agli organi pubblici di controllo, alle associazioni dei consumatori e all'autorità giudiziaria.
Gli elementi caratterizzanti un'etichetta alimentare, obbligatori per legge, sono:
  • la denominazione di vendita, che indica la categoria merceologia del prodotto: pane, latte, pasta...;



  • l'elenco degli ingredienti presenti nel prodotto, elencati in ordine di quantità decrescente in base al peso o al volume dei singoli ingredienti impiegati, a seconda che il contenuto sia indicato in peso o volume. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta nei prodotti costituiti da un solo ingredente, nei prodotti ortofrutticoli freschi, nel latte, nel burro, nelle acque gasate e negli aceti;



  • gli additivi impiegati, che devono essere riportati esprimendo anche il gruppo funzionale a cui appartengono (es. coloranti, antiossidanti), seguito dalla denominazione o dalla sigla UE dell'additivo;



  • il peso netto o il volume, indicato in base al sistema metrico decimale.
    La dichiarazione di peso netto non è obbligatoria per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio a peso, ma sugli involucri deve essere riportata la dicitura da vendersi a peso;



  • la data di scadenza o il termine minimo di conservazione. Per i prodotti facilmente deperibili diventa un dato tassativo, una scadenza vera e propria. In questi casi la dizione utilizzata è da consumarsi entro il..., mentre per gli altri prodotti la dicitura è da consumarsi preferibilmente entro il...
    Per alcuni prodotti è obbligatoria anche la data di produzione, ad esempio nel caso degli insaccati ed il miele vergine;



  • il nome, la ragione sociale, il marchio depositato della ditta produttrice o confezionatrice;



  • la sede dello stabilimento dove è stato prodotto o confezionato l'alimento;



  • il lotto di appartenenza del prodotto, ossia l’insieme delle unità di vendita di una stessa derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Deve essere riportato in modo chiaramente visibile, leggibile e indelebile ed è preceduto dalla lettera "L". La sua utilità appare evidente nel caso che una partita alimentare risulti difettosa per disporre un rapido richiamo e ritiro dei prodotti appartenenti al lotto segnalato;



  • la modalità di conservazione quando occorre.
Alcune indicazioni particolari possono essere riportate in etichetta, ma a certe condizioni. Alcuni esempi:
  • "ricco di... ": l'indicazione è ammessa se il tenore della sostanza indicata raggiunge almeno il 50 per il cento del contenuto, tranne nel caso di
    proteine (bastano 13 grammi)
    fibre (bastano 7 grammi ogni 100 grammi di prodotto)
    vitamine (più del 30 per cento della dose giornaliera raccomandata);
  • "povero di... ": se la riduzione del tenore della sostanza è di almeno il 50 per cento, tranne nei casi di
    calorie (è sufficiente un valore di meno di 40 calorie per 100 grammi di prodotto)
    grassi (meno del 3 per cento)
    zuccheri ( meno del 5 per cento);
  • "senza... " oppure "privo di... ": se l’elemento è quantitativamente troppo scarso per avere un significato nutrizionale, con eccezione per i grassi (solo se inferiori allo 0,15 per cento) o per gli zuccheri (solo se inferiori allo 0,5 per cento);
  • "senza aggiunta di... ": se l’elemento indicato non è affatto aggiunto e non è contenuto tra gli ingredienti del prodotto;
  • "a ridotto tenore di... ", "arricchito di... ": se la riduzione o l’accrescimento dell’elemento è almeno del 25 per cento.
Il diritto all'informazione è uno dei capisaldi su cui poggia il programma europeo per la tutela del consumatore, ma molto spesso l'etichetta non descrive ma nasconde il prodotto.
L'etichetta infatti è nata, cresciuta e si è sviluppata per esigenze di marketing, e segue tendenze, canoni e mode diffuse da coloratissime pubblicità. Poichè il consumatore è libero di scegliere un prodotto tra tanti identici, il marketing deve fargli scegliere il suo tra gli altri identici.

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